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Deduzione spese telefoniche contribuenti minimi

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Il regime dei contribuenti minimi comporta una serie di semplificazioni amministrative e fiscali. È dovuta soltanto un’unica imposta sostitutiva, pari al 5%. Non sono dovute IRAP e IVA, inoltre i soggetti che aderiscono a questo regime sono esclusi dall’accertamento tramite studi di settore o parametri.

I contribuenti mini non inseriscono l’IVA nelle loro fatture e per questo non possono detrarla sugli acquisti, che però valgono come deduzione per la determinazione dell’importo imponibile. In pratica quindi i contribuenti minimi sono considerati alla stregua di consumatori finali e non scaricano l’IVA. Per quanto riguarda invece le spese telefoniche, possono essere dedotte?

Deduzione spese telefoniche contribuenti minimi

Ai sensi del art.1 della legge Finanziaria 2008 comma 104, il reddito dei contribuenti minimi viene determinato semplicemente sottraendo i costi ai ricavi percepiti nel periodo di imposta. Sono deducibili tutti i costi e le spese sostenuti nell’esercizio dell’attività di impresa. Sono deducibili anche le spese telefoniche (che vengono automaticamente ritenute spese per beni ad uso promiscuo).

La percentuale di deducibilità delle spese telefoniche (acquisto cellulari, bollette, ricariche) é pari all’50%. Non é possibile aumentare questa percentuale, neanche dimostrando di utilizzare il telefono esclusivamente per l’attività. Le spese telefoniche infatti, sia per i minimi che per il regime ordinario, rappresentano sempre un costo sostenuto ad uso promiscuo.

Nel regime ordinario é possibile detrarre il 100% dell’IVA (solo dell’IVA e non dedurre il costo intero), ma non essendo l’IVA detraibile per i minimi, a questi ultimi non é applicabile.