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Cellulare aziendale sotto controllo: il datore di lavoro può

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Il datore di lavoro può mettere sotto controllo i telefoni cellulari dei suoi dipendenti? Oppure, anche se si tratta di cellulari aziendali, deve rispettare la privacy del lavoratore? Dove finisce il diritto del datore di lavoro a controllare l’operato di un suo dipendente e, inizia quindi, il diritto alla privacy del lavoratore?

Lo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), tutela questi contrapposti interessi nell’articolo 3 (relativo al controllo sul corretto svolgimento del lavoro, negli articoli 5 e 6 (relativi alla persona dei lavoratori). E’ invece nell’articolo 4 che si fa specifico riferimento al controllo a distanza attraverso apparecchiature, nel quale è possibile appunto comprendere la fattispecie dei cellulari spia, sotto controllo.

Proprio l’articolo 4 regola l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature volte a controllare a distanza il lavoratore: gli impianti di controllo che devono essere installati per esigenze organizzative e produttive o per questioni di sicurezza del lavoro (si pensi ad esempio a una telecamera in una oreficeria) possono essere installati solo a seguito di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. Se non si giunge a un accordo, interviene l’Ispettorato del lavoro, il quale è il soggetto legittimato a dettare le modalità d’uso di tali impianti.

Risulta quindi chiaro il lato rispettoso della privacy della norma e, a primo impatto si potrebbe rispondere che “no, il datore di lavoro non può mettere sotto controllo i cellulari aziendali”, ma può solo usare mezzi di controllo a mero scopo organizzativo/produttivo o per questioni di sicurezza. Ma cosa fare se il dipendente usa il cellulare aziendale per scopi personali (per chiamare gli amici, la moglie, etc.) e al datore di lavoro arrivano bollette da capogiro? In questo caso il datore di lavoro può chiedere i tabulati delle telefonate, i cui numeri chiamati risultano opportunamente asteriscati nelle cifre finali. In questo modo viene rispettata la privacy del dipendente, ma l’imprenditore può comunque controllare la situazione che risulta ambigua, in modo del tutto legittimo, senza ledere la privacy di alcuno.

Altro aspetto da considerare. Gli artt. 617 e 617-bis del codice penale, che trattano lo spinoso tema dell’installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni, chiariscono uno scenario generale, ma non vietano specificatamente al datore di lavoro di registrare le telefonate. Perché? Parte della dottrina sostiene che, siccome il lavoratore rappresenta l’imprenditore durante la telefonata, si può quindi decidere di controllarle, purchè il lavoratore sia preventivamente informato di essere soggetto a registrazione, in modo da poter evitare telefonate private. Laddove queste venissero comunque effettuate dal dipendente (e quindi registrate), il datore di lavoro non potrà essere accusato di averne leso la privacy, poichè ha previamente informato il dipendente, che è consapevole della registrazione (e l’ha quindi accettata).

In conclusione, in attesa che la situazione normativa sia definita con più chiarezza, si può quindi affermare che, se il datore decide di distribuire cellulari spia, sarà necessario informarli preventivamente, oltre che seguire la procedura di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, che richiede, come accennato prima, l’accordo con i sindacati.