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Cellulare guasto: i diritti del consumatore

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Hai appena comprato un telefono cellulare, ma tornando a casa hai notato che ci sono dei difetti, che è rotto, oppure completamente guasto? Oppure è passato del tempo dall’acquisto e del guasto te ne sei accorto solo ora o si è evidenziato solo ora? Quali sono i tuoi diritti da consumatore?

I diritti del consumatore sono sanciti chiaramente nell’art. 130 Codice del Consumo (DLgs 206/2005), ma purtroppo capita che, alcuni negozianti poco onesti, non li applichino dovutamente, facendo leva sulla scarsa conoscenza dei consumatori rispetto a questi ultimi. Ecco tutti i diritti del consumatore: conoscendoli nessuno potrà mai raggirarti o imbrogliarti!

Cellulare guasto: diritti del consumatore

L’art. 130 Codice del Consumo sopracitato sottolinea che il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore in caso di difetti, guasti o problemi di conformità al momento dell’acquisto del prodotto. Specifica inoltre che, in caso di difetto, il consumatore può scegliere se ottenere:

– la riparazione del cellulare;
– la sostituzione del cellulare;
– ottenere il rimborso totale del prezzo e ovviamente restituire il cellulare rotto;
– ottenere una riduzione adeguata del prezzo pagato.

Attenzione: é il consumatore che deve scegliere di quale di queste opzioni avvalersi e non il venditore! Per la legge (sempre il Codice del Consumo suddetto) sei tu che hai diritto di decidere cosa fare, a tua insindacabile scelta.

Cellulare difettato: sostituzione entro 7/8 giorni

Se ti presenti entro 7/8 giorni dal venditore, probabilmente sarà più semplice far valere i tuoi diritti.

Superato questo periodo, potresti sentir dire dal negoziante che, dopo i classici 7/8 giorni, non hai altra scelta se non quella della riparazione. Il negoziante ti dirà di lasciare il cellulare lì affinchè sia spedito in assistenza o, peggio ancora, ti dirà di occupartene tu stesso, rivolgendoti al centro assistenza del produttore.

Non lasciarti abbindolare: non esiste alcuna norma italiana che afferma ciò. Le opzioni che ti sono state elencate sopra quindi, sono valide per i due anni standard di garanzia legale e non solo per i primi 7/8 giorni. L’unico limite temporale sottolineato nell’ art. 130 del Codice del Consumo è quello di 2 mesi dalla scoperta del vizio. Se quindi scopri il difetto o il guasto, hai due mesi di tempo per andare dal venditore, trascorso questo tempo non hai più diritti.

Cosa fare se il venditore non vuole saperne nulla?

– chiama la guardia di finanza al numero 800.66.96.66 per chiedere supporto;
– scrivi una lettera legale in cui spieghi la situazione e inviala alle associazioni dei consumatori, al venditore e per conoscenza anche al produttore.

Fonti: Codice del Consumo (DLgs 206/2005)